Facciamo chiarezza sulla norma e sulla sua attuazione.
Premessa
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2022. La Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge 25 febbraio 2022, n. 15), ha però sospeso tale obbligo fino al 31 dicembre 2022 [1].
Dal 1° gennaio 2023, dunque, l’etichettatura ambientale sarà obbligatoria.
Vediamo, quindi, di chiarire di cosa si tratta, quali sono gli ambiti della sua applicazione e come impatterà sul mercato.
Cosa si intende per etichettatura ambientale degli imballaggi?
L’etichettatura ambientale degli imballaggi si concretizza nell’apposizione di un’etichetta OBBLIGATORIA in tutto il territorio nazionale il cui fine è agevolare e favorire la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio dei materiali da imballaggio [2].
Percorso normativo e scopo dell’etichettatura
In scia a quanto disposto dall’Ente Italiano di Normazione UNI (norma UNI 11686 applicabile su base volontaria riguardante i Waste Elements), tale nuovo obbligo [3] è stato introdotto con il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
Scopo del legislatore è “indicare i criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”, nonché uniformare gli elementi visivi che consentono l’identificazione di ciascun contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Cosa è riportato nell’etichetta
L’etichetta fornisce informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento e pone 2 obblighi importanti. Esaminiamoli uno ad uno.
Destinazioni finali degli imballaggi
Attraverso l’etichetta devono essere fornite tutte le informazioni necessarie relative alle possibili destinazioni finali degli imballaggi una volta diventati rifiuti.
Ciò in conseguenza di quanto stabilito nella Norma UNI 11686:2017 – Waste Visual Elements, norma che definisce i colori e gli elementi identificativi visivi necessari per il corretto conferimento dei Rifiuti Urbani nei contenitori destinati alla raccolta differenziata.
Gli imballaggi devono infatti essere “opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
ATTENZIONE:
La norma non prevede espressamente chi abbia l’obbligo di apporre l’etichettatura, se il Produttore o l’Utilizzatore/Riempitore dell’imballaggio, per questo motivo il MITE (Ministero della Transizione Ecologica) ha chiarito che tale obbligo è posto a carico di entrambi.
Occorre quindi che vengano stipulati specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.
Obbligo di dichiarazione dei materiali
I produttori (intendendo con tale termine i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) al fine di pervenire a una ottimale identificazione e classificazione dell’imballaggio, devono indicare le informazioni riguardanti i materiali (es: PAP, ALU, etc..) che costituiscono l’imballaggio stesso.
Ciò sulla base della Decisione 97/129/CE che impone la codifica alfanumerica identificativa del materiale.
In quali casi apporre l’etichetta
L’etichettatura è obbligatoria in tutti gli imballaggi separabili, siano essi singoli componenti, corpo principale dell’imballaggio o componente che riporta già l’etichetta.
Quando la dimensione dell’imballaggio non rende possibile l’inserimento delle informazioni, si possono impiegare QR Code o App. ecc.
ATTENZIONE:
In caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione. La normativa, lo ripetiamo, vale esclusivamente per l’intero territorio nazionale. Oltre confine sono applicabili norme diverse a seconda dei Paesi di destinazione.
Informazioni obbligatorie previste
Le informazioni che devono essere obbligatoriamente presenti sull’etichetta sono:
- Tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
-
Identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);
-
Famiglia di riferimento del materiale e indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.
Etichettatura e comunicazione
È importante sottolineare che le informazioni da fornire possono essere suddivise in tre categorie:
- Informazioni cogenti: ovvero quelle obbligatorie per rispondere alla norma
- Informazioni altamente consigliate: vale a dire quelle che vengono impiegate per rendere la comunicazione più efficace
- Informazioni consigliate: quelle inserite per arricchire di contenuti utili l’etichettatura al fine di giungere ad una raccolta di qualità
Tale distinzione rimanda alla possibilità, da parte di chi procede all’etichettatura, di adempiere all’obbligo restando liberi di scegliere come comunicare attraverso l’etichetta stessa.
Un passaggio non da poco se si pensa a quanto ciò può impattare sulla Brand Identity del produttore o dell’utilizzare/riempitore degli imballaggi.
In particolare, questo discorso si fa rilevante quando si tratta di imballaggi destinati al B2C, ovvero al consumatore finale che potrà essere indotto a scegliere un prodotto invece di un altro proprio in funzione di tale comunicazione.
RIASSUMENDO:
- L’obbligo di etichettatura in Italia entra in vigore il prossimo 1/1/2023.
- Sono obbligati all’etichettatura sia il produttore che l’utilizzatore e/o riempitore.
- In caso di impossibilità ad apporre etichetta si può ovviare per mezzo di QR Code o App.
- L’etichettatura deve indicare la destinazione finale degli imballaggi e la loro composizione.
- In caso di imballaggi destinati all’esportazione vanno fatte ulteriori e specifiche verifiche in merito ad eventuali altri obblighi.
di Daniela Stangalini
a cura di Daniela Pesce
[1] Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 – Milleproroghe – il cui art. 11 prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità di commercializzare le scorte dei prodotti già immessi in commercio o etichettati entro il 1°gennaio 2023.
[2] Per una migliore guida riguardo alla classificazione degli imballaggi secondo quanto previsto da CONAI.
[3] il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 è in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.